1. L'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
«Art. 49 - Nel registro della curatela si devono annotare a cura del cancelliere:
1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione;
2) il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona emancipata;
3) il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all'emancipato;
4) la data del provvedimento che revoca l'emancipazione».